Consiglio di Stato Sez. VI sentenza n. 4034 del 31 luglio 2013

(2 massime)

(massima n. 1)

Ai fini di ritenere sussistente o meno la legittimazione ad agire delle associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi degli artt. 18 e 13 della L. n. 349 del 1986 (legge istitutiva del Ministero dell'ambiente, sulle ceneri del precedente Ministero dei beni culturali e ambientali), occorre distinguere tra patrimonio culturale e ambiente ed inoltre se l'interesse fatto valere attenga all'ambiente inteso unitariamente, ovvero al singolo bene culturale considerato isolatamente e separatamente. Non sussiste la legittimazione del Codacons, nella sua qualitą di associazione ambientalista, ad impugnare i provvedimenti adottati dal Commissario Delegato per la realizzazione degli interventi urgenti sulle Aree Archeologiche di Roma e Ostia Antica, ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, secondo la disciplina di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, con riferimento ad interventi di restauro da effettuare sull'Anfiteatro Flavio di Roma, pił comunemente noto come "Colosseo". In tal caso, infatti, viene in considerazione un intervento su beni culturali pubblici, che l'Amministrazione dei beni culturali governa con lo strumento dell'autorizzazione ai sensi degli artt. 21 e 24 del D.Lgs. n. 42/2004; un fatto, dunque, che rientra nella funzione di tutela non dell'ambiente, ma dei beni culturali. Le associazioni di protezione ambientale sono prive di legittimazione ad impugnare un intervento su beni culturali pubblici, che l'Amministrazione dei beni culturali governa con lo strumento dell'autorizzazione ai sensi degli artt. 21 e 24, D.Lgs. n. 42 del 2004 (Codice dei beni culturali) quale un intervento di restauro, ossia un intervento diretto sul bene attraverso un complesso di operazioni finalizzate alla integritą materiale ed al recupero del bene medesimo, alla protezione ed alla trasmissione dei suoi valori culturali.

(massima n. 2)

Il contratto di sponsorizzazione, deve essere ritenuto corrispondente ad un contratto atipico, in cui un soggetto ("sponsee" o "sponsorizzato") assume, normalmente in cambio di un corrispettivo, l'obbligo di associare a proprie attivitą il nome o il segno distintivo di altro soggetto (detto "sponsor", o "sponsorizzatore"), quale forma di pubblicitą indiretta. Quando in contratti del tipo sopra indicato č parte una pubblica amministrazione (come specificamente previsto, per quanto qui interessa, in materia di beni culturali, a norma del citato art. 120 D.Lgs. n. 42 del 2004) e la sponsorizzazione non comporta alcun onere finanziario per l'Amministrazione stessa, l'accordo - non qualificabile come contratto passivo - non č assoggettato alla disciplina comunitaria e nazionale sugli appalti pubblici, pur restando applicabili i principi del trattato, in materia di scelta della controparte e pił in generale in tema di "economicitą, efficacia, imparzialitą, paritą di trattamento, trasparenza e proporzionalitą", come disposto dall'art. 27 del Codice dei contratti pubblici, appunto per i contratti sottratti all'ambito di applicazione delle direttive comunitarie sugli appalti (2004/18/CE e 2004/17/CE), ma non anche ai principi posti a tutela della concorrenza dai Trattati dell'Unione Europea.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.