Cassazione penale Sez. III sentenza n. 17223 del 3 novembre 2016

(1 massima)

(massima n. 1)

Oggetto di tutela dell'art. 174, D.Lgs. n. 42 del 2004 (Codice dei beni culturali) sono i beni di interesse culturale, indipendentemente dalla dichiarazione di cui all'art. 13 del medesimo Codice ed il ricorrente non può contestare tale qualificazione in sede esecutiva quando, sulla stessa, è già intervenuta una sentenza definitiva. La scelta del legislatore di disporre la confisca delle cose oggetto del reato di cui al D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 174, risulta, infatti, pienamente giustificata sul piano costituzionale in ragione della finalità di tutela avanzata e preventiva che la disposizione incriminatrice esprime, cosicché non sussiste alcuna violazione del diritto di proprietà, né alcuna disparità di trattamento con soggetti che siano proprietari di beni culturali. Nel caso di illecito trasferimento all'estero di cose di interesse storico o artistico, deve essere obbligatoriamente disposta la confisca prevista dall'art. 174 del D.Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004, indipendentemente dal fatto che, sui beni oggetto di esportazione clandestina, sia stata effettuata la dichiarazione di interesse culturale.

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