Corte costituzionale sentenza n. 139 del 13 giugno 2013

(1 massima)

(massima n. 1)

La circostanza che una specifica cosa non venga "classificata" dallo Stato come di «interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico», e dunque non venga considerata come «bene culturale», non equivale ad escludere che essa possa, invece, presentare, sia pure residualmente, un qualche interesse "culturale" per una determinata comunitą territoriale: restando questo interesse ancorato, in ipotesi, a un patrimonio identitario inalienabile, di idealitą e di esperienze e perfino di simboli, di quella singola e specifica comunitą.

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