(massima n. 1)
            La  circostanza  che  una  specifica  cosa  non venga  "classificata"  dallo  Stato  come  di «interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico», e dunque non venga considerata come «bene  culturale»,  non  equivale  ad  escludere  che essa possa, invece, presentare, sia pure residualmente,  un  qualche interesse  "culturale"  per una  determinata  comunitą  territoriale: restando questo  interesse  ancorato,  in  ipotesi,  a  un  patrimonio identitario  inalienabile,  di  idealitą  e  di  esperienze  e perfino di simboli, di quella singola e specifica comunitą.