(massima n. 1)
            Sono  costituzionalmente  illegittimi  per  violazione dell'art. 120 Cost. gli artt. 2-bis e 4-bis del D.L. 8 agosto 2013,  n.  191  (introdotti  dalla  legge  di  conversione  7 ottobre  2013,  n.  112),  nella  parte  in  cui  non  prevedono l'intesa  fra  Stato  e  Regioni  in  tema  di  tutela  e valorizzazione  del  patrimonio  culturale.  Le  disposizioni impugnate, che modificando l'art. 52 del Codice dei beni culturali e del paesaggio attribuiscono rispettivamente ai Comuni, sentito il soprintendente, i poteri di promozione e  salvaguardia  delle  attività  commerciali  e  artigianali tradizionali, e alle Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici  e  alle  soprintendenze  il  potere,  sentiti  gli enti  locali,  di  vietare  gli  usi  di  attività  ambulanti  e  di posteggio  ritenuti  non  compatibili  con  la  tutela  e  la valorizzazione  delle  aree  pubbliche  aventi  particolare valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico. Il legislatore  statale  ha  ampliato  l'originaria  portata precettiva del citato art. 52, perseguendo finalità non solo  di  tutela  dei  beni  culturali,  ma  anche  della valorizzazione  e  promozione  in  genere  del patrimonio  culturale.  Tale  patrimonio,  costituendo un  bene  intrinsecamente  comune  e  refrattario  ad arbitrarie  frantumazioni,  è  affidato  alla  cura  della Repubblica nelle sue varie articolazioni, dovendosi pertanto  individuare  una  ideale  contiguità  tra  le funzioni  di  tutela  (intesa  come  l'individuazione,  la protezione  e  la  conservazione  dei  beni  che costituiscono  il  patrimonio  culturale),  affidate  alla competenza  esclusiva  dello  Stato,  e  quelle  di valorizzazione (intesa come la migliore conoscenza, fruizione e utilizzo dei medesimi), assegnate invece alla  competenza  concorrente  di  Stato  e  Regioni. Come nel caso in esame tale contiguità può determinare, nella naturale dinamica della produzione legislativa, una situazione di concorrenza di competenze, causata dalla circostanza  che  la  norma  statale  di  tutela  detta  una disciplina  incidente  direttamente  e  non  in  via  riflessa sull'ambito della valorizzazione.  Non potendosi  ravvisare in queste occasioni una materia (e una competenza) prevalente sulle altre, e non essendo applicabile il criterio  della  prevalenza,  si  impone  quello  della  leale collaborazione tra Stato e sistema delle autonomie, di cui all'art.  120  Cost.,  il  cui  precipitato  giuridico  è  l'intesa. (Sono  da  considerarsi  assorbite  le  ulteriori  censure avanzate,  riferite  agli  artt.  117,  terzo  e  quarto  comma, art.  118,  nonché  art.  118,  terzo  comma,  Cost.).