Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 25690 del 11 ottobre 2019

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel giudizio di risarcimento del danno derivante da fatto illecito, costituisce violazione della regola della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, di cui all'art. 112 c.p.c., il prescindere, travalicandole, dalle specifiche indicazioni quantitative della parte in ordine a ciascuna delle voci di danno elencate in domanda, salvo che tali indicazioni non siano da ritenere - in base ad apprezzamento di fatto concernente l'interpretazione della domanda e censurabile in sede di legittimitą esclusivamente per vizio di motivazione - meramente indicative (come sarebbe lecito concludere allorché la parte, pur dopo l'indicazione, chieda comunque che il danno sia liquidato secondo giustizia ed equitą). (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, nel risarcire il danno biologico occorso alla lavoratrice in conseguenza della ritardata reintegra nel posto di lavoro, lo aveva liquidato nella misura richiesta nell'appello incidentale, in mancanza della richiesta di liquidazione di somme anche maggiori eventualmente risultanti da un diverso accertamento).

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