Cassazione civile Sez. Unite ordinanza n. 22575 del 10 settembre 2019

(2 massime)

(massima n. 1)

È devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario - siccome avente ad oggetto diritti soggettivi - la controversia instaurata da un privato che, contestando la natura demaniale di un'area da lui occupata, impugni l'ordinanza con la quale gli sia stato ingiunto di porre termine all'occupazione stessa, in quanto in tale ipotesi la parte chiede una pronuncia sulla proprietà, pubblica o privata, di quel suolo, e la domanda proposta ha ad oggetto non già l'annullamento del provvedimento amministrativo, bensì la contestazione dell'esistenza del potere amministrativo esercitato.

(massima n. 2)

L'istanza di regolamento di giurisdizione, non essendo un mezzo di impugnazione, ma soltanto uno strumento per risolvere in via preventiva ogni contrasto, reale o potenziale, sulla "potestas iudicandi" del giudice adito, può anche non contenere specifici motivi di ricorso, e cioè l'indicazione del giudice avente giurisdizione o delle norme e delle ragioni su cui si fonda, ma deve recare, a pena di inammissibilità, l'esposizione sommaria dei fatti di causa, in modo da consentire alla Corte di cassazione di conoscere dall'atto, senza attingerli "aliunde", gli elementi indispensabili per una precisa cognizione dell'origine e dell'oggetto della controversia, dello svolgimento del processo e delle posizioni in esso assunte dalle parti, sia pure in funzione della sola questione di giurisdizione da decidere.

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