Cassazione civile Sez. III sentenza n. 5771 del 10 marzo 2010

(1 massima)

(massima n. 1)

La sentenza che pronuncia la risoluzione per inadempimento di un contratto ad esecuzione continuata o periodica, sebbene costitutiva, ha efficacia retroattiva ex art. 1458 c.c. solo dal momento dell'inadempimento (non estendendo i propri effetti alle prestazioni gią eseguite): pertanto, nel rapporto tra domanda di risoluzione proposta dal locatore e domanda di riscatto proposta dal conduttore ai sensi dell'art. 39 della legge n. 392 del 1978, la prima č pregiudiziale alla seconda solo se il grave inadempimento dedotto in giudizio č anteriore all'esercizio del diritto di riscatto, poiché l'accoglimento di essa priverebbe il retraente della qualitą soggettiva di conduttore, che lo legittima al riscatto.

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