Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 294 del 9 gennaio 2013

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel caso di costituzione del rapporto di pubblico impiego a seguito di giudizio promosso dall'interessato e di conseguente pronuncia emanata dal giudice, con retrodatazione della nomina ai fini giuridici, ma non a quelli economici, la controversia instaurata nei confronti della P.A., avente ad oggetto la richiesta di risarcimento del danno, commisurato alle retribuzioni non percepite per il periodo anteriore all'effettiva immissione in servizio, appartiene - ove riguardi una fase del rapporto antecedente al 30 giugno 1998, data che segna l'operativitā del nuovo criterio di riparto di giurisdizione di cui al D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 - alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, dato che, in tal caso, la pretesa risarcitoria si collega in via diretta e non occasionale al rapporto di pubblico impiego giā esistente, in quanto costituito con efficacia retroattiva, restando quindi esclusa la possibilitā di configurare un diritto patrimoniale consequenziale, mentre č del tutto irrilevante, a tal fine, che la domanda consegua ad un inadempimento della P.A. in relazione ad un obbligo sulla stessa gravante per legge.

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