Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 26364 del 16 dicembre 2009

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di ferie aggiuntive in favore di lavoratori sottoposti a rischio radiologico, l'art. 5, comma 6, del C.C.N.L. comparto sanitą, secondo biennio economico 2000-2001, va interpretato nel senso che nel periodo di 15 giorni di ferie aggiuntive da usufruirsi in unica soluzione, ivi previsto per il personale esposto al rischio radiologico, vanno ricompresi e restano quindi assorbiti le festivitą, i giorni domenicali e il sabato, per coloro i quali prestano servizio in turni di cinque giorni settimanali, ricadenti in tale periodo, poiché la norma contrattuale contempla il beneficio di un ulteriore periodo feriale continuativo e unitariamente stabilito, da computarsi secondo il calendario e senza far riferimento ai giorni lavorativi.

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