(massima n. 1)
            Alla  luce  del  nuovo testo  dell'art. 51  Cost., come modificato  con  L. cost.  30  maggio  2003,  n.  1 - con  il quale si č prescritto che, per consentire ai  cittadini  di  entrambi  i  sessi  di  accedere  agli  uffici pubblici  ed  alle  cariche  elettive  in  condizioni  di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge, la Repubblica  promuove  con  appositi  provvedimenti  le pari opportunitā tra donne e uomini - la norma dell'art. 61 D.Lgs. n. 29 del 1993 (e la coincidente disposizione dell'art. 57 del D.Lgs. n. 165 del 2001) non pone dubbi di non conformitā al dettato costituzionale. Infatti, col riservare  alle  donne  un  terzo  dei  posti  di  componente degli  organi  collegiali  di selezione  nei  concorsi, salva motivata  impossibilitā, la  norma  si  configura  come un  modo  di  promuovere  le  pari  opportunitā  per  i due  sessi.  Come  un'azione  positiva, vale  a  dire,  di perseguimento  del  (ri)equilibrio  fra  i  due  sessi  nei settori  ivi  considerati.