Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 23627 del 22 novembre 2010

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di pubblico impiego privatizzato e con riferimento alla sospensione cautelare di personale docente del Ministero della Pubblica Istruzione, le regole da applicare in forza della disciplina transitoria di cui all'art. 69, comma 1, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (alla data del 4 settembre 2000), sono quelle dettate dal C.C.N.L. 4 agosto 1995, comparto Scuola personale non dirigente, parte normativa 1994/1997 e parte economica 1994/1995 che, all'art. 62, ha integralmente regolato l'istituto della sospensione cautelare in caso di procedimento penale, così rendendo inapplicabile la previgente disciplina legislativa. Ne consegue che, ai sensi del secondo comma dell'art. 62 cit. e fuori dall'ipotesi della sospensione obbligatoria disciplinata dal primo comma del medesimo articolo, il dipendente può essere sospeso dal servizio solo quando sia stato rinviato a giudizio per fatti direttamente attinenti al rapporto di lavoro o comunque tali da comportare, se accertati, l'applicazione della sanzione disciplinare del licenziamento ai sensi dell'art. 60, commi 7 e 8.

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