Consiglio di Stato Sez. VI sentenza n. 2916 del 13 maggio 2011

(1 massima)

(massima n. 1)

Di regola, la decorrenza del provvedimento disciplinare di destituzione dal pubblico impiego va fissata al momento dell'inizio della sospensione cautelare. Tale principio si fonda sulla lettera e sulla ratio degli artt. 85, 91 e 92 del T.U. n. 3/1957, poiché la ricostruzione della carriera è prevista per i casi previsti dagli articoli 91 e 92 del testo unico e non ha luogo nel ben diverso caso in cui il procedimento disciplinare vi sia e si concluda col provvedimento di destituzione, poiché opera il principio di non contraddizione, per il quale non spettano certo emolumenti arretrati al dipendente che legittimamente sia stato dapprima sospeso e poi destituito dal servizio; il provvedimento di sospensione dal servizio (per la sua natura cautelare e non sanzionatone) produce effetti provvisori destinati ad essere rimossi e sostituiti dal provvedimento conclusivo del procedimento disciplinare, sicché vi è la naturale retrodatazione della cessazione del rapporto, in caso di destituzione.

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