Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 6555 del 6 marzo 2019

(1 massima)

(massima n. 1)

La convocazione a difesa del lavoratore, ai sensi dell'art. 55-bis del D.Lgs. n. 165 del 2001, è atto recettizio e richiede, pertanto, di essere portata a conoscenza del destinatario per produrre effetti; tuttavia, la mancata comunicazione del differimento dell'audizione può dare luogo a nullità del procedimento, e della conseguente sanzione, solo ove l'interessato provi di aver subito un concreto pregiudizio all'esercizio della difesa.

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