Consiglio di Stato Sez. IV sentenza n. 2274 del 21 aprile 2010

(1 massima)

(massima n. 1)

Il termine di 120 giorni previsto per la durata del procedimento disciplinare nel settore del pubblico impiego decorre, in caso di sospensione, non dal provvedimento di contestazione degli addebiti, ma dal provvedimento con il quale, al termine della sospensione, il procedimento disciplinare č riattivato.

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