(massima n. 1)
Nei contratti a prestazioni corrispettive (nella specie, preliminare di compravendita di immobile), la retroattivitą della pronuncia costitutiva di risoluzione stabilita dall'art. 1458, c.c., in ragione del venir meno della causa giustificatrice delle prestazioni gią eseguite, comporta l'insorgenza, a carico di ciascun contraente, dell'obbligo di restituire la prestazione ricevuta, indipendentemente dall'imputabilitą dell'inadempimento e toglie al riguardo operativitą al meccanismo dell'eccezione di inadempimento di cui all'art. 1460 c.c.