Cassazione civile Sez. I sentenza n. 17558 del 2 agosto 2006

(2 massime)

(massima n. 1)

Il bilancio ai cui valori l'art. 2529 c.c. (nel testo anteriore alla modifica introdotta dal D.L.vo 17 gennaio 2006, n. 6) āncora la liquidazione della quota in favore del socio uscente di societā cooperativa č unicamente quello indicato dall'art. 2423 c.c. (approvato in assemblea dai soci e poi depositato presso il registro delle imprese), con la conseguente impossibilitā di contaminarne i dati con risultanze di documenti ulteriori che non abbiano giā concorso, nel rispetto dei criteri legali di redazione e valutazione delle relative poste, a configurare lo stato patrimoniale descritto dal successivo art. 2424. (Nella fattispecie la S.C. ha quindi escluso la rilevanza di una circolare della cooperativa recante indicazioni di maggior valore).

(massima n. 2)

L'efficacia retroattiva della risoluzione del contratto per inadempimento (nella fattispecie trattavasi di prenotazione di alloggio in cooperativa edilizia) non comporta il maturare di interessi, sulle somme versate dall'una all'altra parte in esecuzione del contratto, a decorrere dalla data del versamento, atteso che il venir meno ex tunc del vincolo contrattuale rende privo di causa il pagamento giā eseguito in forza del contratto successivamente risolto, ma appunto per questo impone di far capo ai principi sulla ripetizione dell'indebito per qualificare giuridicamente la pretesa volta ad ottenere la restituzione di quel pagamento; e, in materia di indebito oggettivo, ai sensi dell'art. 2033 c.c. il debito dell'accipiens - a meno che questi sia in mala fede - produce interessi solo a seguito della proposizione di un'apposita domanda giudiziale, non essendo sufficiente un qualsiasi atto di costituzione in mora del debitore, perché trova qui applicazione la tutela prevista per il possessore di buona fede - in senso oggettivo - dall'art. 1148 c.c., a norma del quale questi č obbligato a restituire i frutti soltanto dalla domanda giudiziale, alla cui data di proposizione retroagiscono gli effetti della sentenza.

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