(massima n. 1)
            Il D.P.C.M. 20 giugno 2003, il D.P.C.M. 17 maggio 2002, il D.P.C.M. 28 maggio 2001 e il D.P.C.M. 27 giugno  2000,  nella  parte  in  cui  hanno  disposto  che l'onere per l'aumento di stipendi, indennitą integrativa speciale  (i.i.s.)  ed  assegni  fissi  e  continuativi  dei docenti e dei ricercatori universitari, costituente "spesa avente natura obbligatoria, resta a carico dei pertinenti capitoli di bilancio delle amministrazioni interessate", scaturiscono  dalla  corretta  applicazione  dell'art.  19, comma 4, L. n. 488 del 1999, dell'art. 50, comma 8, L. n.  388  del  2000,  dell'art.  16,  comma  7,  L.  n.  448  del 2001  e  dell'art.  33,  comma  4,  L.  n.  289  del  2002, disponendo, in particolare, questa ultima norma che "ai sensi dell'art. 48, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165 gli oneri  derivanti  dai  rinnovi contrattuali per  il  biennio  2002-2003  del  personale degli  enti  pubblici  economici  delle  universitą e  gli oneri  per  la  corresponsione  dei miglioramenti economici  del  personale di  cui  all'art.  3,  comma  2,  del predetto  decreto  legislativo, sono  a  carico  delle amministrazioni  di  competenza  nell'ambito  della disponibilitą  dei  relativi  bilanci".