(massima n. 1)
            Al  rapporto  di  lavoro  del  direttore  generale  del Parco del Pollino si applica lo speciale procedimento dettato  dall'art.  9,  comma  11,  della  legge  n.  394  del 1991,  sicché i  contratti  collettivi  stipulati  dall'ARAN,  ai  sensi  dell'art.  40  del  D.Lgs.  n.  165  del 2001, non sono applicabili direttamente, ma solo per il  tramite  del  contratto  individuale, con  l'ulteriore conseguenza che il contenuto di detti contratti non può essere  conosciuto  dalla  Corte,  ai  sensi  dell'art.  63, comma  5,  del  richiamato  decreto,  se  il  ricorrente  non abbia riportato il contenuto nel ricorso, in applicazione del principio di autosufficienza del ricorso.