(massima n. 1)
            Con riguardo ai contratti collettivi di lavoro relativi al  pubblico  impiego  privatizzato, la  regola  posta dall'art. 63 del D.Lgs. n. 165 del 2001, che consente di denunciare direttamente in sede di legittimitā la violazione  o  falsa  applicazione  dei  contratti  ed accordi  collettivi,  deve  intendersi  limitata  ai  contratti ed accordi nazionali di cui all'art. 40 del predetto D.Lgs., con esclusione dei contratti integrativi contemplati nello stesso articolo, in relazione ai quali il controllo  di  legittimitā  č finalizzato  esclusivamente alla  verifica  del  rispetto  dei  canoni legali  di interpretazione  e  dell'assolvimento  dell'obbligo  di motivazione  sufficiente  e  non  contraddittoria.  Ne consegue che, in riferimento ai contratti integrativi, il  ricorrente  ha  l'onere  di  riportare  il  testo  della clausola  contrattuale  controversa,  al  fine  di  consentire  il  controllo  nei  limiti  individuati, risultando altrimenti  violata  la  regola  dell'autosufficienza  del ricorso.