Cassazione civile Sez. II sentenza n. 8195 del 22 luglio 1993

(1 massima)

(massima n. 1)

L'essenzialitą del termine apposto ad un contratto preliminare di compravendita per la stipulazione del contratto definitivo ed il pagamento del saldo del prezzo comporta, in caso di colposa inosservanza del detto termine, la risoluzione di diritto del preliminare, a norma dell'art. 1457 c.c., prescindendo dall'indagine sull'importanza dell'inadempimento, salvo rinuncia anche implicita da parte del creditore, dopo la scadenza del termine, all'essenzialitą dello stesso.

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