Corte costituzionale sentenza n. 174 del 12 luglio 2019

(2 massime)

(massima n. 1)

Il divieto di retroattivitą della legge si erge a fondamentale valore di civiltą giuridica, soprattutto nella materia penale (art. 25 Cost). In altri ambiti dell'ordinamento il legislatore č libero di emanare disposizioni retroattive, anche di interpretazione autentica, ma la retroattivitą deve trovare adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza attraverso un puntuale bilanciamento tra le ragioni che ne hanno motivato la previsione e i valori, costituzionalmente tutelati, al contempo potenzialmente lesi dall'efficacia a ritroso della norma adottata. I limiti posti alle leggi con efficacia retroattiva si correlano alla salvaguardia dei principi costituzionali dell'eguaglianza e della ragionevolezza, alla tutela del legittimo affidamento, alla coerenza e alla certezza dell'ordinamento giuridico, al rispetto delle funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario.

(massima n. 2)

In riferimento agli artt. 111 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 6 CEDU, va dichiarata l'illegittimitą costituzionale dell'art. 7, commi 28, 29 e 30, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 29 dicembre 2015, n. 33 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2016-2018), il quale impedisce di valutare, ai fini della liquidazione dell'indennitą di buonuscita, il servizio «prestato con rapporto a tempo determinato di diritto privato»; tale disposizione, infatti, č essenzialmente volta a regolare fattispecie pregresse con efficacia retroattiva.

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