Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 14381 del 8 ottobre 2002

(1 massima)

(massima n. 1)

In caso di illegittima apposizione del termine al contratto, la disdetta del datore di lavoro non č equiparabile a licenziamento, in quanto in tale ipotesi le prestazioni cessano in ragione dell'esecuzione che le parti danno ad una clausola nulla; conseguentemente non trova applicazione l'art. 18 SL ed il lavoratore ha diritto alle retribuzioni successive alla cessazione solo qualora provveda ad offrire la prestazione, essendo a tal fine insufficiente la richiesta di reintegrazione nel posto di lavoro.

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