(massima n. 1)
            In materia di pubblico impiego, un rapporto di lavoro  a  tempo  determinato  non  č  suscettibile  di conversione in  uno  a  tempo  indeterminato, stante il divieto posto dall'art. 36 del D.Lgs. n. 165 del 2001, il cui  disposto  č  stato  ritenuto  legittimo  dalla  Corte  Costituzionale  (Sent.  n.  98  del  2003) e  non  č  stato  modificato dal D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, contenente la regolamentazione  dell'intera  disciplina  del  lavoro  a tempo  determinato.  Ne  consegue  che, in  caso  di violazione  di  norme  poste a  tutela  dei  diritti  del  lavoratore, in capo a quest'ultimo, essendogli precluso il  diritto  alla  trasformazione  del rapporto, residua soltanto la possibilitā di ottenere il risarcimento dei danni subiti.