Consiglio di Stato Sez. Ad. Plen. sentenza n. 18 del 14 dicembre 2018

(1 massima)

(massima n. 1)

In materia di composizione delle sottocommissioni degli esami di abilitazione alla professione forense, deve ritenersi che: a) l'art. 47 della legge 31.12.2012 n. 247 non è ricompreso nel differimento previsto dal successivo art. 49 della legge medesima: esso è pertanto immediatamente operativo e da ciò discende che questa è ratione temporis la disposizione applicabile in materia di nomina e composizione della sottocommissione d'esame; b) consegue da ciò che il bando di esame ed il D.M. di nomina della commissione centrale e delle sottocommissioni, che hanno fatto applicazione dell'art. 47 L. n. 247/2012 (invece che della disposizione di cui all'art. 22, r.d.l. n. 1578/ 1933), sono immuni da qualsivoglia vizio in tal senso; c) dalla immediata applicazione dell'art. 47 della legge n. 247/2012 discende che è venuto meno il principio c.d. di fungibilità dei componenti delle commissioni giudicatrici degli esami di abilitazione all'esercizio delle professioni forensi in passato applicabile ex art. 22 comma V del r.d.l. n. 1578/ 1933; d) dalla intervenuta abrogazione del suddetto principio di fungibilità dei commissari di esame contenuto sub art. 22 comma V del r.d.l. n. 1578/ 1933 e non riprodotto nel vigente art. 47 della legge n. 247/2012 consegue quindi che è viziato l'operato delle sottocommissioni di esame che procedano alla elaborazione dei subcriteri, alla correzione degli elaborati scritti ed alla celebrazione dell'esame orale in assenza di commissari appartenenti a ciascuna delle categorie professionali indicate sub art. 47 della legge n. 247/2012.

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