Consiglio di Stato Sez. III sentenza n. 3284 del 2 luglio 2015

(1 massima)

(massima n. 1)

La preferenza per lo scorrimento delle graduatorie rispetto alla indizione di un nuovo concorso, ai sensi dell'art. 35 comma 5-ter, D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, introdotto dall'art. 3 comma 87, L. 24 dicembre 2007, n. 244, ammette eccezioni, tra le quali rientrano le ipotesi in cui speciali disposizioni legislative impongono una precisa cadenza periodica del concorso, collegata anche a peculiari meccanismi di progressioni nelle carriere, tipiche di determinati settori del personale pubblico; in tali casi emerge il dovere primario dell'Amministrazione di bandire una nuova procedura selettiva.

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