Corte costituzionale sentenza n. 227 del 23 luglio 2013

(2 massime)

(massima n. 1)

Il concorso pubblico costituisce canale di accesso pressoché esclusivo nei ruoli delle pubbliche amministrazioni, in linea con il principio di uguaglianza e i canoni di imparzialità e di buon andamento ex artt. 3 e 97 Cost. È pertanto da ritenere ingiustificato il mancato ricorso a detta forma, generale e ordinaria, di reclutamento del personale della pubblica amministrazione in relazione a norme regionali di generale ed automatico reinquadramento del personale di enti di diritto privato nei ruoli di Regioni o enti pubblici regionali che non assicurano il previo espletamento di alcuna procedura selettiva di tipo concorsuale. E ciò si spiega perché il trasferimento da una società partecipata dalla Regione alla Regione o ad altro soggetto pubblico regionale si risolve in un privilegio indebito per i soggetti beneficiari di un siffatto meccanismo, in violazione dell'art. 97 Cost.

(massima n. 2)

A fini di ritenere legittima la immissione nei ruoli regionali dei dipendenti delle società in house non è sufficiente ipotizzare che vi sia stata una procedura selettiva purchessia, atteso il previo superamento di una qualsiasi "selezione pubblica", presso qualsiasi "ente pubblico", è requisito troppo generico per autorizzare una successiva stabilizzazione senza concorso, perché esso non garantisce che la previa selezione avesse natura concorsuale e fosse riferita alla tipologia e al livello delle funzioni che il personale successivamente stabilizzato è chiamato a svolgere.

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