Consiglio di Stato Sez. VI sentenza n. 3340 del 26 maggio 2010

(1 massima)

(massima n. 1)

L'art. 34 del D.Lgs n. 165 del 2001 enuncia esplicitamente il principio per cui il personale in esubero presso pubbliche amministrazioni, sia statali che locali, deve poter essere ricollocato durante il periodo di mobilitą presso altre amministrazioni sia per evitare la cessazione definitiva del rapporto di lavoro sia anche per realizzare, in termini globali, un contenimento della spesa per il personale; cosģ come enuncia esplicitamente il principio per cui le nuove assunzioni sono subordinate alla verificata impossibilitą di ricollocare il personale in disponibilitą iscritto nell'apposito elenco.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.