Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 5458 del 6 marzo 2009

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di procedura di mobilità dei dipendenti pubblici da un'Amministrazione ad un'altra, con l'assegnazione del dipendente in mobilità, comunicata all'Amministrazione che ha deliberato di coprire una vacanza nel suo organico, si perfeziona il diritto del dipendente medesimo alla prosecuzione del rapporto di lavoro presso l'Amministrazione "ad quam". Ne consegue che, da questo momento, l'Amministrazione di destinazione non può più recedere dalla propria precedente determinazione e, dunque, deliberare la revoca del posto che intendeva coprire e rifiutare l'iscrizione nel ruolo del proprio personale del dipendente trasmigrato per mobilità.

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