Cassazione civile Sez. II sentenza n. 8233 del 29 agosto 1997

(1 massima)

(massima n. 1)

Il termine per l'inadempimento indicato nel contratto deve ritenersi essenziale quando la sua improrogabilitą risulti dalle espressioni adoperate dai contraenti anche senza l'uso di formule sacramentali ovvero dalla natura e dall'oggetto del contratto, la cui utilitą economica avuta presente dai contraenti sarebbe perduta per effetto dell'inutile decorso del termine pattuito.

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