Corte costituzionale sentenza n. 269 del 3 dicembre 2014

(2 massime)

(massima n. 1)

È inammissibile la q.l.c. dell'art. 77 L. prov. Trento 27 dicembre 2011 n. 18, impugnato in riferimento all'art. 8 n. 1), dello statuto speciale per il Trentino Alto Adige, nella parte in cui, inserendo il comma 1-bis nell'art. 8-bis L. prov. n. 18 del 1987, consente che l'incarico di direttore dell'istituto cimbro di Luserna sia affidato anche a un soggetto privo dei requisiti per la nomina a dirigente, purché in possesso di professionalità e attitudine alla direzione. Premesso che la disposizione impugnata non si occupa in alcun modo dell'accesso alla qualifica dirigenziale, ma disciplina esclusivamente le modalità di affidamento delle funzioni di direttore dell'istituto cimbro, limitandosi a prevedere un incarico direzionale temporaneo in un piccolo ente, senza che ciò implichi l'acquisizione della qualifica di dirigente, sono inconferenti gli evocati parametri interposti, atteso che l'art. 28 D.Lgs. n. 165 del 2001 stabilisce i requisiti e le modalità per l'accesso alla qualifica di dirigente nelle amministrazioni statali, e, del pari, l'art. 19, comma 6, dello stesso D.Lgs. consente di conferire incarichi dirigenziali a persone, esterne alla p.a. (sent. n. 290 del 2009).

(massima n. 2)

Cessazione della materia del contendere in ordine alla q.l.c. dell'art. 27, comma 6, lett. c), L. prov. Trento 27 dicembre 2011 n. 18, impugnato dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento agli artt. 117, comma 2, lett. l), Cost. e 8 n. 1), dello statuto speciale per il Trentino Alto Adige, nella parte in cui, inserendo il comma 4-bis nell'art. 56 L. prov. n. 16 del 2010, assoggetta la dirigenza del servizio sanitario provinciale al cd. Spoils System, stabilendo che la durata massima degli incarichi non può essere superiore a quella del direttore generale dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari. Il citato comma 4-bis è stato abrogato dall'art. 12, comma 3, L. prov. n. 16 del 2013 e, secondo quanto attestato dalla Provincia resistente, non ha avuto applicazione prima della sua abrogazione (sent. n. 447 del 2006, 289 del 2008, 114, 325 del 2011, 32, 193, 300 del 2012, 187 del 2013, 68 del 2014; ord. n. 342 del 2009).

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