(massima n. 1)
            Non č fondata, in riferimento all'art. 117 comma  2  lett.  l)  Cost., la  questione  di  legittimitą  costituzionale  dell'art.  50  comma  5  dello  statuto  della Regione Calabria, approvato in prima deliberazione  il  13  maggio  2003  e,  in  seconda  deliberazione,  in data  31  luglio  2003,  il  quale  attribuisce  alla  potestą statutaria, legislativa e regolamentare della Regione la disciplina  del  regime  contrattuale  dei  dirigenti  regionali.  Poiché  la  norma  statutaria  deve  essere  interpretata nel senso che essa si limita prevedere che la Regione  disciplina  con  provvedimenti  normativi  il regime  procedimentale  della contrattazione  con  i propri dirigenti, ovviamente per la parte di propria competenza, la  stessa č compatibile  con  la  disciplina costituzionale  e  con  la  stessa  legislazione  statale vigente  in  materia  di  ordinamento  della  dirigenza pubblica, in quanto, se la intervenuta privatizzazione e contrattualizzazione del rapporto di lavoro dei dirigenti pubblici  vincola  anche  le  regioni,  tuttavia la  stessa legislazione statale in materia di ordinamento della dirigenza  non  esclude  una,  seppur  ridotta, competenza  normativa  regionale  in  materia, prevedendo espressamente (art. 27 comma 1 D.Lgs. 30 marzo  2001  n.  165),  che le  regioni  a  statuto ordinario,  nell'esercizio  della  propria  potestą statutaria,  legislativa e  regolamentare  adeguano  ai principi dell'art. 4 e del Capo I, i propri ordinamenti, tenendo  conto  delle  relative  peculiaritą.