(massima n. 1)
            A seguito  della  privatizzazione  del  rapporto  di lavoro pubblico, l'art. 27, D.Lgs. n. 165/2001 ha imposto la riorganizzazione della P.A. in relazione ai principi di cui all'art. 4 del medesimo decreto, rendendo da subito incompatibili le norme sulla dirigenza pubblica vigenti. Ne  consegue  che, qualora  l'ente  pubblico, nell'adeguarsi  al  nuovo  modello  organizzativo mantenga  transitoriamente  un  assetto  ad  esso  non corrispondente,  la  corrispondenza  delle  funzioni esercitate  al  modello  dirigenziale,  dovrą  esser riferita alle nuove regole, non potendo darsi ultrattivitą o reviviscenza di regole sulla dirigenza pubblica del tutto incompatibili con il nuovo  ordinamento.