Corte costituzionale sentenza n. 449 del 28 dicembre 2006

(1 massima)

(massima n. 1)

È incostituzionale l'art. 17 L. prov. Bolzano n. 10 del 2005 (Modifiche di leggi provinciali nei settori lavoro, urbanistica, assistenza, sanità, mobilità, foreste e demanio e altre disposizioni). La norma censurata, - che sostituisce il comma 7 dell'art. 12-bis L. prov. n. 7 del 2001, recante il riordinamento del Servizio sanitario provinciale - concernente il conferimento dell'incarico di direttore tecnico-assistenziale e di dirigente infermieristico, viola un principio fondamentale, contenuto nella legge statale n. 251 del 2000, la quale prevede che alla dirigenza infermieristica si accede con requisiti analoghi a quelli richiesti per l'accesso alla dirigenza del S.S.N. di cui all'art. 26 D.Lgs. n. 29 del 1993 (ora art. 26 D.Lgs. n. 165 del 2001), ossia con il possesso del relativo diploma di laurea e di un'esperienza maturata in anni di servizio effettivo corrispondente alla medesima professionalità prestato in enti del servizio sanitario o in altre pubbliche amministrazioni.

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