Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 23696 del 15 settembre 2008

(3 massime)

(massima n. 1)

In tema di lavoro pubblico contrattualizzato e di trattamento economico del personale con qualifica dirigenziale, dipendente dalle amministrazioni pubbliche ricomprese nel comparto Regioni-Autonomie locali, gli artt. 39 e 40 del C.C.N.L. sottoscritto il 10.4.1996 - alla cui diretta interpretazione la Corte di Cassazione può procedere applicando le norme di ermeneutica contrattuale - non consentono di ritenere che al dirigente spetti un distinto compenso di posizione per ognuno dei servizi amministrativi assegnati. Infatti, l'interpretazione sistematica di tali clausole contrattuali, conduce a ritenere che la previsione di cui all'art. 39, secondo cui le amministrazioni attribuiscono un valore economico ad ogni posizione dirigenziale prevista nell'assetto organizzativo, è semplicemente diretta a concretizzare la necessità di graduazione delle funzioni, cui è correlato il trattamento economico di posizione di cui all'art. 24 del D.Lgs. 30/03/2001 num. 165, senza che se ne possa inferire alcuna implicita affermazione di un maggior contenuto professionale della prestazione offerta dal dirigente, nel caso di copertura di più servizi amministrativi.

(massima n. 2)

L'interpretazione sistematica degli artt. 39 e 40 del C.C.N.L. del comparto Regioni - Autonomie locali sottoscritto il 10 aprile 1996, conduce a ritenere che la previsione di cui all'art. 39, secondo cui le amministrazioni attribuiscono un valore economico ad ogni posizione dirigenziale prevista nell'assetto organizzativo, è semplicemente diretta a concretizzare la necessità di graduazione delle funzioni, cui è correlato il trattamento economico di posizione di cui all'art. 24 D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, senza che se ne possa inferire alcuna implicita affermazione di un maggior contenuto professionale della prestazione offerta dal dirigente, nel caso di copertura di più servizi amministrativi.

(massima n. 3)

È rimesso alla decisione del giudice di merito non promuovere il procedimento interpretativo di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 64, qualora l'apprezzamento della questione interpretativa della norma collettiva deponga nel senso di non ritenerla di spessore tale da doverne rimettere la soluzione alle parti stipulanti.

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