Cassazione civile Sez. VI ordinanza n. 19249 del 19 luglio 2018

(1 massima)

(massima n. 1)

In materia di invaliditā pensionabile, l'accertamento contenuto nella sentenza di accoglimento della domanda di assegno di invaliditā si estende a tutti gli elementi che concorrono ad integrare per legge la fattispecie costitutiva del diritto all'assegno e, quindi, non solo al requisito sanitario, ma anche al requisito contributivo e assicurativo per l'accesso alla stessa prestazione. Ne consegue che l'impugnazione, ove investa la sussistenza di uno solo dei due requisiti, non preclude la formazione del giudicato, quantomeno implicito.

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