Consiglio di Stato Sez. V sentenza n. 5170 del 2 ottobre 2012

(2 massime)

(massima n. 1)

Ai fini del riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo rileva non tanto la prospettazione compiuta dalle parti, quanto il petitum sostanziale, il quale va identificato, a sua volta, non solo e non tanto in funzione della pronuncia che si chiede al giudice, ma soprattutto in funzione della causa petendi, ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio e individuata con riguardo ai fatti allegati e al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione.

(massima n. 2)

Rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario le controversie relative all'inserimento della massa passiva della liquidazione nel piano di rilevazione ai sensi dell'art. 254 T.U. 18 agosto 2000 n. 267, giacché qualunque sia la procedura seguita, ordinaria o semplificata, l'organo straordinario di liquidazione non effettua valutazioni caratterizzate da discrezionalità amministrativa a fronte delle quali sarebbero configurabili posizioni soggettive di interesse legittimo, ma compie accertamenti o al limite valutazioni di ordine tecnico nei confronti delle quali si pongono e permangono posizioni di diritto soggettivo.

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