Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana sentenza n. 567 del 21 ottobre 2014

(1 massima)

(massima n. 1)

L'art. 236 D.Lgs. n. 267 del 2000 ("Incompatibilità ed ineleggibilità dei revisori") stabilisce, al comma 1, che "Valgono per i revisori le ipotesi di incompatibilità di cui al comma 1 dell'art. 2399 c.c., intendendosi per amministratori i componenti dell'organo esecutivo dell'ente locale.". L'art. 2399, comma 1, prevede, alla lett. c) il caso di "coloro che sono legati alla società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.". L'incompatibilità è prevista con riferimento a situazioni in atto ("sono legati") e non a rapporti ormai esauriti.

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