(massima n. 1)
            In tema di obbligazioni della P.A., l'inserimento nel contratto  d'opera  professionale  di  una  clausola  di cd.  copertura  finanziaria - in  base  alla  quale  l'ente pubblico  territoriale  subordina  il  pagamento  del compenso al professionista incaricato della progettazione  di  un'opera  pubblica  alla  concessione  di un  finanziamento - non  consente  di  derogare  alle procedure  di  spesa di cui all'art. 23,  commi  3  e  4, del D.L.  2  marzo  1989  n.  66,  convertito  in  legge,  con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 24 aprile 1989, n.  144  (oggi sostituito  dall'art.  191 del  D.Lgs.  18 agosto 2000,  n.  267),  che  non  possono  essere  differite  al momento  dell'erogazione  del  finanziamento,  sicché,  in mancanza, il rapporto obbligatorio non è riferibile all'ente ma intercorre, ai fini della controprestazione, tra il privato e l'amministratore  o  funzionario  che  abbia  assunto l'impegno.