Consiglio di Stato Sez. V sentenza n. 6269 del 27 dicembre 2013

(3 massime)

(massima n. 1)

Il riconoscimento dei debiti fuori bilancio afferisce ad un istituto pubblicistico previsto dagli artt. 191 e 194 T.U.E.L., che impone al Comune di valutare e apprezzare eventuali prestazioni rese in suo favore, ancorché in violazione formale delle norme di contabilità. Trattasi di una novità rispetto al precedente assetto normativo della finanza locale (art. 35, comma 4, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77 che prevedeva unicamente, in caso di acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi di contabilità, che "il rapporto obbligatorio intercorre(sse), ai fini della controprestazione, e per ogni effetto di legge, tra il privato fornitore e l'amministratore, funzionario o dipendente che (aveva) consentito la fornitura").

(massima n. 2)

L'art. 4 del D.Lgs. 15 settembre 1997, n. 342, confluito nell'art. 191 del T.U.E.L., ha introdotto il principio della validità del rapporto obbligatorio direttamente con l'Amministrazione, a condizione che la prestazione o il bene fornito siano riconoscibili come dei debiti fuori bilancio (art. 194) e, quindi, che siano passibili di dichiarazione di utilità da parte dell'ente, con conseguente previsione di spesa, anche fuori bilancio, nel caso in cui il relativo impegno non sia stato ancora previsto. Il riconoscimento del debito fuori bilancio costituisce, pertanto, atto dovuto - come si desume dall'art. 194 del T.U.E.L. - e l'Amministrazione non può sottrarsi attraverso una semplice e immotivata comunicazione di un qualunque ufficio, essendo invece necessario un procedimento ad hoc.

(massima n. 3)

Come si evince dall'art. 194 del T.U.E.L., la proposta della deliberazione per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio spetta al responsabile del servizio competente per materia, che dovrà accertare l'eventuale effettiva utilità che l'ente ha tratto dalla prestazione altrui, che è un concetto di carattere funzionale, costituendo l'arricchimento un concetto derivato, teso alla misurazione dell'utilità ricavata. È quindi necessaria un'attività istruttoria da parte del responsabile del settore formalizzata in una relazione che contenga i riferimenti della situazione debitoria dell'ente da riconoscere eventualmente ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 267/2000, la sussistenza dei requisiti oggettivi richiesti per il legittimo riconoscimento di ciascun debito, ovvero l'utilità e l'arricchimento per l'Ente di servizi acquisiti nell'ambito dell'espletamento di servizi di competenza.

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