(massima n. 2)
            L'art.  4  del  D.Lgs.  15  settembre  1997,  n.  342, confluito nell'art. 191 del T.U.E.L., ha introdotto il principio della validità del rapporto obbligatorio direttamente con  l'Amministrazione,  a  condizione  che  la prestazione  o  il  bene  fornito  siano  riconoscibili come  dei debiti fuori bilancio (art. 194) e, quindi, che siano passibili di dichiarazione di utilità da parte dell'ente, con  conseguente  previsione  di  spesa,  anche  fuori bilancio, nel caso in cui il relativo impegno non sia stato ancora  previsto.  Il  riconoscimento  del  debito  fuori  bilancio  costituisce,  pertanto,  atto  dovuto - come  si desume  dall'art.  194  del  T.U.E.L. - e  l'Amministrazione non  può  sottrarsi  attraverso  una  semplice  e  immotivata comunicazione  di  un  qualunque  ufficio, essendo  invece necessario un procedimento ad hoc.