Consiglio di Stato Sez. V sentenza n. 4143 del 4 agosto 2014

(3 massime)

(massima n. 1)

La disciplina sul riconoscimento dei debiti fuori bilancio contenuta negli artt. 191 e 194 del T.U. approvato con D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267 impone agli enti locali di valutare e apprezzare eventuali prestazioni rese in loro favore, ancorché in violazione formale delle norme di contabilità; più precisamente, per effetto dell'art. 4 del D.L.vo 15 settembre 1997 n. 342, poi trasfuso nell'art. 191 del T.U. citato, è stato introdotto il principio della validità del rapporto obbligatorio direttamente costituito con l'Amministrazione, a condizione peraltro che la prestazione o il bene fornito siano riconoscibili come dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'anzidetto art. 194 del medesimo T.U. e, quindi, che siano passibili di dichiarazione di utilità da parte dell'Ente locale, con conseguente previsione di spesa - anche fuori bilancio - nel caso in cui il relativo impegno non sia stato ancora previsto.

(massima n. 2)

Il riconoscimento del debito fuori bilancio costituisce un procedimento comunque dovuto, come si desume dall'art. 194 del T.U. approvato con D.Lgs. 267 del 2000, il cui esito non è peraltro vincolato e al quale l'amministrazione non può pertanto sottrarsi attraverso una semplice e immotivata comunicazione di un qualunque ufficio, essendo invece necessario un procedimento ad hoc, la cui proposta va formulata al responsabile del servizio competente per materia che dovrà accertare l'eventuale, effettiva utilità che l'ente ha tratto dalla prestazione altrui.

(massima n. 3)

Il riconoscimento del debito fuori bilancio è diretto esclusivamente a sanare irregolarità di tipo contabile, rispondendo all'interesse pubblico alla regolarità della gestione finanziaria dell'ente, ma non può in alcun modo sopperire alla mancanza di una obbligazione validamente sorta: al contrario, è il diritto, quando controverso oggetto di accertamento da parte dell'autorità giudiziaria, a costituire il presupposto per l'iscrizione fuori bilancio.

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