(massima n. 1)
            In tema di spese fuori bilancio dei Comuni (e, pił in generale, degli enti locali), ai fini dell'interpretazione del  disposto  dall'art.  23,  quarto comma,  del D.L.  2 marzo 1989,  n.  66 (convertito,  con  modificazioni,  in  legge  24 aprile  1989,  n.  144),  che  stabilisce  l'insorgenza  del rapporto obbligatorio, quanto al corrispettivo, direttamente  con  l'amministratore  o  il  funzionario  che abbia  consentito  la  prestazione, va  escluso  che l'attivitą  di  "consentire"  la  prestazione  debba consistere in un ruolo di iniziativa o di determinante intervento  del  funzionario, essendo  sufficiente  che questi ometta di manifestare il proprio dissenso e presti invece  la sua  opera come  in  presenza  di  una valida  ed impegnativa  obbligazione  dell'ente  locale.