Corte dei Conti sentenza n. 61 del 25 marzo 2009

(1 massima)

(massima n. 1)

Nell'eventualità che il risultato di amministrazione generi un avanzo, esso può essere suddiviso nelle seguenti quattro destinazioni contabili previste dal T.U.E.L.: fondi vincolati, fondi vincolati ad una specifica destinazione, fondi di ammortamento e fondi di finanziamento spese in conto capitale (art. 186 T.U.E.L.), pertanto, la sezione ha affermato che l'ente locale deve utilizzare il proprio avanzo di amministrazione attraverso modalità in linea con le politiche di bilancio previste dalla legge; in tale prospettiva può ritenere percorribile il finanziamento d'interventi di sostegno al reddito delle piccole imprese, ricorrendo ad uno stanziamento del bilancio comunale derivante dall'avanzo di amministrazione non vincolato e correttamente accertato, a condizione che l'operazione sia deliberata in sede di assestamento del bilancio, previo accertamento dell'effettiva convenienza economica della spesa e della consistenza dei fondi per assicurare comunque l'equilibrio di bilancio. Nel perseguire le predette finalità, e trattandosi di spesa corrente, l'ente può utilizzare l'avanzo di amministrazione per finanziare il fondo di sostegno al credito ai sensi dell'art. 187 lett. c) T.U.E.L., solo in sede di assestamento e previa valutazione dell'effettiva incidenza economica dell'operazione, in ossequio ai principi di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa.

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