Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 1747 del 30 gennaio 2015

(4 massime)

(massima n. 1)

Il procedimento giurisdizionale per la dichiarazione di incandidabilitā degli amministratori responsabili delle condotte che hanno dato causa allo scioglimento dei consigli comunali o provinciali per infiltrazioni di tipo mafioso, pur essendo destinato a svolgersi con il rito camerale ex artt. 737 e ss. cod. proc. civ., ha una forma speciale di instaurazione, che richiede la proposta del Ministero dell'interno, ai sensi dell'art. 143, comma 11, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Qualora, nell'ambito del procedimento instaurato a seguito di tale proposta, il P.M. presenti autonomo ricorso per la dichiarazione di incandidabilitā, non si realizza alcuna nullitā, esso avendo natura e funzione di sollecitazione della trattazione dell'atto ministeriale di impulso.

(massima n. 2)

In tema di elezioni amministrative, il procedimento giurisdizionale per la dichiarazione di incandidabilitā ex art. 143, comma 11, T.U.E.L. č autonomo rispetto a quello penale, e diversi ne sono i presupposti, in quanto la misura interdittiva elettorale non richiede che la condotta dell'amministratore dell'ente locale integri gli estremi del reato di partecipazione ad associazione mafiosa o concorso esterno nella stessa, essendo sufficiente che egli sia stato in colpa nella cattiva gestione della cosa pubblica, aperta alle ingerenze e alle pressioni delle associazioni criminali operanti sul territorio.

(massima n. 3)

In tema di elezioni amministrative, č manifestamente infondata la questione di legittimitā dell'art. 143, comma 1, T.U.E.L. per violazione degli artt. 27 e 51 Cost., in quanto la temporanea incandidabilitā dell'amministratore che ha dato causa allo scioglimento del consiglio dell'ente locale č un rimedio di "extrema ratio" volto ad evitare il ricrearsi delle situazioni cui la misura dissolutoria ha inteso ovviare, salvaguardando beni primari della collettivitā nazionale.

(massima n. 4)

La misura interdittiva dell'incandidabilitā temporanea dell'amministratore responsabile delle condotte che hanno dato causa allo scioglimento del consiglio comunale conseguente a fenomeni di infiltrazione di tipo mafioso o similare rappresenta un rimedio di extrema ratio volto ad evitare il ricrearsi delle situazioni che la misura dissolutoria ha inteso ovviare. Ai fini della sua applicazione, č irrilevante che l'amministratore sia stato assolto dai reato di concorso esterno in associazione mafiosa.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.