Cassazione civile Sez. I sentenza n. 516 del 11 gennaio 2017

(2 massime)

(massima n. 1)

In base al disposto dell'art. 143, 11° comma, del T.U.E.L. appr. con D.P.R. n. 267/2000, sussiste la causa di incandidabilità di un Assessore comunale, al primo turno avvenire delle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali successive al decreto di scioglimento del Consiglio comunale, ove il giudizio sia stato attivato in base alla trasmissione della proposta del Ministero di scioglimento prevista dalla norma, non essendo necessaria la memoria dell'Avvocatura dello Stato che aveva fatto seguito alla proposta ed era stata depositata in data anteriore alla prima udienza.

(massima n. 2)

È manifestamente infondata la q.l.c. dell'art. 143, comma 11, del T.U.E.L. appr. con D.P.R. n. 267/2000 per la estensione della incandidabilità ivi prevista anche alle elezioni regionali che invece potrebbe essere disposta ex art. 122 Cost. soltanto dalla Regione. Infatti, la misura dell'incandidabilità temporanea prevista dalla norma è pur essa diretta "ad assicurare la salvaguardia dell'ordine e della sicurezza pubblica, la tutela della libera determinazione degli organi elettivi, il buon andamento e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche allo scopo di fronteggiare una situazione di grave emergenza nazionale coinvolgente gli interessi dell'intera collettività" perciò connessi a valori costituzionali di primario rilievo; da ciò consegue secondo la costante e consolidata giurisprudenza, che devono ritenersi sussistenti quei requisiti che legittimano l'intervento legislativo dello Stato anche quando questo venga ad incidere su materie in linea di principio di competenza regionale o provinciale.

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