(massima n. 3)
            L'applicazione  dell'istituto  di  cui  all'art.  143,  D.Lgs.  18 agosto  2000  n.  267 ricorre  nelle  ipotesi  in  cui l'andamento generale della vita amministrativa di un ente  locale  subisce  influenze  da  un  ipotizzato condizionamento  mafioso, potendo  di  conseguenza l'indagine  riguardare,  oltre  che  scelte  strettamente  di governo - soprattutto quelle in materia di programmazione  e  pianificazione - anche  specifiche attività di gestione, le quali sostanzialmente finiscono per essere  quelle  di  maggior  interesse  per  le  consorterie criminali,  in  considerazione  della  maggiore  e  più repentina  disponibilità  che  viene  offerta  di  risorse pubbliche,  (nella specie  il  giudice  ha  ritenuto  legittimo  il provvedimento  di  scioglimento  del  consiglio  comunale assunto in presenza di numerosi elementi quali: due liste avversarie,  proprio  l'ultimo  giorno  utile  per  la presentazione,  si  siano  ritirate  dalla  competizione; numerosi  sottoscrittori  della  lista,  poi  risultata  vincitrice, risultano  avere  precedenti  penali,  parentele,  e frequentazioni  con  esponenti  dei  clan;  il  fratello  del Sindaco  ha  una  condanna  all'ergastolo  per  omicidio  e irreperibile da 18 anni; immediatamente dopo l'elezione a Sindaco,  con  procedura  rapidissima,  è  sia  avviata  la realizzazione del porto turistico in prossimità dei terreni di un parente prossimo del Sindaco stesso).