Consiglio di Stato Sez. III sentenza n. 727 del 14 febbraio 2014

(2 massime)

(massima n. 1)

L'obbligo di comunicazione dell'avvio del procedimento, previsto in via generale dall'art. 7 della L. n. 241/1990, non sussiste nel caso di scioglimento di un consiglio comunale per infiltrazioni mafiose o della criminalità organizzata, trattandosi di un'attività di natura preventiva e cautelare, per la quale non vi è necessità di alcuna partecipazione, anche per il tipo di interessi coinvolti, che non concernono, se non indirettamente, persone, ma la complessiva rappresentazione operativa dell'ente locale e, quindi, in ultima analisi, gli interessi dell'intera collettività comunale.

(massima n. 2)

Le vicende che giustificano scioglimento di un consiglio comunale per infiltrazioni mafiose o della criminalità organizzata ai sensi dell'art. 143 del D.Lgs. n. 267/2000 vanno valutate nel loro insieme, perché solo dal loro esame complessivo si può ricavare, da un lato, il quadro e il grado del condizionamento mafioso e, dall'altro, la ragionevolezza della ricostruzione di quest'ultimo qual presupposto per la misura dello scioglimento del corpo deliberante dell'ente.

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