Consiglio di Stato Sez. III sentenza n. 6534 del 19 dicembre 2012

(1 massima)

(massima n. 1)

Legittimamente il Prefetto, a seguito delle dimissioni dalla carica elettiva presentate dalla maggioranza dei consiglieri comunali eletti prima della convalida, e quindi nell'intervallo di tempo fra la proclamazione degli eletti e la prima seduta del Consiglio, dispone la sospensione degli organi elettivi dell'Ente locale e la nomina di un commissario straordinario in sostituzione degli stessi, tenendo presente che l'istituto della "convalida" quale primo atto del nuovo Consiglio comunale apparteneva alla disciplina previgente ma non č pił previsto da quella attuale e che ai sensi dell'art. 141 T.U. 18 agosto 2000 n. 267, non si deve dire che il consigliere non possa esprimere un valido voto, o dare le dimissioni finalizzate allo scioglimento, sino a che non sia stata dichiarata la inesistenza di cause di ineleggibilitą.

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