(massima n. 1)
            Lo strumento della società di trasformazione urbana, previsto dall'art. 120, T.U. 18 agosto 2000 n. 267, è utilizzabile dagli enti locali non solo per gli interventi  di  riqualificazione  di  abitato  preesistente ovvero di recupero di tessuto urbano degradato, ma anche  per  quelli  consistenti  nella  progettazione  e realizzazione  di  interi  insediamenti  urbani  su  aree inedificate, pure  di  notevoli  dimensioni,  nonché nell'attività  di  pianificazione,  purché  nel  rispetto  degli strumenti  urbanistici  vigenti.