Corte costituzionale sentenza n. 116 del 17 aprile 2018

(1 massima)

(massima n. 1)

In relazione alla fattispecie descritta nell'ordinanza di rimessione, le censure di illegittimitą costituzionale devono intendersi limitate alla lettera b), dell'art. 1, comma 568-bis, citato, secondo cui le pubbliche amministrazioni locali e le societą da esse controllate possono procedere: «all'alienazione, a condizione che questa avvenga con procedura a evidenza pubblica deliberata non oltre dodici mesi ovvero sia in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, delle partecipazioni detenute alla data di entrata in vigore della presente disposizione e alla contestuale assegnazione del servizio per cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 2014. In caso di societą mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30 per cento alla data di entrata in vigore della presente disposizione deve essere riconosciuto il diritto di prelazione. Ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivitą produttive, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi».

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