Corte dei Conti Sez. III sentenza n. 350 del 4 settembre 2009

(1 massima)

(massima n. 1)

L'art. 109 t.u. enti locali, che stabilisce che nei comuni privi di personale dirigenziale le relative funzioni possono essere attribuite ai responsabili degli uffici e dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica, non esclude che tali comuni, nell'esercizio della loro autonomia organizzativa e nei limiti delle risorse di bilancio e delle previsioni statutarie e regolamentari, possano conferire incarichi dirigenziali a contratto a soggetti esterni, a norma dell'art. 110 dello stesso t.u.; pertanto non si ha danno erariale, ove siffatta attribuzione d'incarichi dirigenziali non ecceda in modo evidente ed abnorme i limiti della potestą organizzativa dell'ente locale.

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